Un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è abilitata anche a svolgere servizi di trasporto di cose in conto proprio?
Per rispondere compitamente al quesito posto dal lettore occorre preliminarmente considerare che la legge 298/74 disciplina due diverse tipologie di attività di autotrasporto di cose:
1) quello in conto proprio, ovvero il trasporto eseguito per esigenze proprie del titolare dell’azienda;
2) quello per conto di terzi, ovvero l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Lo svolgimento di entrambe le tipologie di trasporto presuppone il conseguimento di un titolo abilitativo:
a) il trasporto di cose in conto proprio, infatti, è subordinato al conseguimento della licenza rilasciata dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell’articolo 32 della richiamata legge 298/74;
b) l’imprenditore che intendere svolgere attività di trasporto in conto terzi dovrà invece essere iscritto ad apposito albo e conseguire l’iscrizione al REN ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge.
È opportuno al riguardo specificare che i titoli abilitativi devono anche essere iscritti nella carta di circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività, cosicché un singolo mezzo di trasporto non potrà essere dotato, contemporaneamente, di licenza per il trasporto in conto proprio e autorizzazione per il trasporto in conto terzi.
Trasporto in conto proprio: le condizioni
Per completezza di esposizione, si deve ricordare che l’effettuazione di trasporti in conto proprio presuppone le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto ma esclusivamente attività accessoria a quella principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone o società che svolgono il trasporto.
Il Comitato Centrale dell’Albo dei Trasportatori, in occasione della riunione del 10 ottobre 1983, ha affermato che il soggetto autorizzato al trasporto di cose per conto di terzi, avendo il titolo abilitativo in base a cui svolge la propria attività contenuto più ampio di quello previsto per il trasporto di cose in conto proprio, dovrebbe essere legittimato ad utilizzare i propri veicoli anche per il trasporto di cose proprie, quantomeno occasionale.
Nello stesso senso si è anche pronunciata la Cassazione (sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012), affermando che “per l’esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dagli art. 31 ss. della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31 lett. 3245/2007 b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota prot. n. 9862/23.14.14 dell’11 aprile 2013, ha precisato peraltro “che le attività di trasporto in conto proprio e per conto di terzi sono state dalla normativa appositamente tenute distinte e, allo stato, risultano specificamente regolamentate dalle rispettive disposizioni in materia, anche al fine di evitare pericolosi fenomeni di abusivismo e di concorrenza sleale. Pertanto, stante la delicatezza della questione, ravvisata l’opportunità di intervenire sull’attuale assetto normativo, la scrivente Amministrazione ritiene che si dovrà necessariamente procedere ad apportare specifiche modifiche alle due fattispecie”.
In attesa delle modifiche normative
Allo stato, pertanto, non essendo ancora intervenute le modifiche normative auspicate dal Ministero, la posizione al riguardo resta quella espressa con la risalente circolare n. 212/85 del 27 dicembre 1985, in base alla quale “alcuni Uffici Provinciali hanno rappresentato il problema posto da vari trasportatori in ordine alle necessità di effettuazione di trasporto in conto proprio con veicoli di proprietà, muniti di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi. Al riguardo, esaminata la questione questa Sede esprime l’avviso che alla stregua della normativa vigente non appare consentita l’effettuazione di trasporti in conto proprio, conseguenti ad un’attività di natura commerciale, con veicoli che non abbiano ottenuto l’apposita licenza per la effettuazione dei trasporti stessi, ancorché siano autorizzati al trasporto di merci per conto di terzi a nome della stessa Impresa che eserciti congiuntamente le due attività. Non possono non rilevarsi, infatti, tra l’altro vari motivi ostativi, quali l’incompatibilità della emissione dei documenti di natura totalmente diversa a seconda del tipo di trasporto, bolla d’accompagnamento, lettera di vettura, fattura del trasporto e tariffe obbligatorie e di contro fattura delle merci, dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 298/74. Per le considerazioni suesposte qualora un’impresa svolga l’attività di trasporto per conto di terzi, nonché un’altra attività di diversa natura che comporti l’esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, occorre a tale scopo che l’impresa stessa consegua anche l’apposita licenza ed utilizzi veicoli destinati all’uopo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 298/74”.
Licenze, controlli e sanzioni
In sostanza quindi l’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi non può utilizzare i mezzi abilitati a tale attività per trasportare merci proprie e, nel caso in cui volesse operare in tal senso, dovrebbe conseguire altresì la licenza per i trasporti in conto proprio ed immatricolare mezzi espressamente dedicati a tale attività e solo a tale attività, in quanto in caso contrario è probabile che a seguito di eventuali verifiche gli agenti prepositi ai controlli contesterebbero l’abusività del trasporto, applicando le relative sanzioni: è pacifico che tali sanzioni verrebbero successivamente annullate dal giudice investito della questione, sulla scorta del precedente della Suprema Corte sopra richiamato, ma è inimmaginabile, oltre che antieconomico, pensare di impugnare ogni sanzione che doveste ricevere.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda