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Trasporti eccezionali, vale la corresponsabilità?

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trasporti eccezionali

E’ corretta, in caso di violazione dell’articolo 10, comma 19, del Codice della Strada, l’emissione di due sanzioni, notificate rispettivamente all’autista e al vettore, per la medesima infrazione?

L’articolo 10, comma 19, del Codice della Strada dispone testualmente che “chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato”.

Il comma 23 dello stesso articolo dispone peraltro che “le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo”.

Anche in questo ambito particolare, quindi, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre ipotesi di corresponsabilità tra i soggetti convolti nell’operazione di trasporto, principio cui è ispirata la normativa di settore sotto molteplici profili.

L’emissione di due verbali in relazione all’unica infrazione è pertanto corretta.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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