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Subvettore: rischi e tutele

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Quali sono i presupposti giuridici sulla cui base un subvettore sia legittimato ad agire nei confronti del mandante effettivo alla consegna, ai sensi dell’articolo 7 ter del D. Lgs. 286/05?

L’articolo 7 ter del D. Lgs,. 286/05 dispone testualmente che “il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. La finalità dell’art. 7 ter è quindi essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore, sottraendolo al rischio dell’insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale).

Regime di solidarietà

Secondo questa prospettiva, è stato quindi predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del subvettore, il quale consente a quest’ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un’azione autonoma che – pertanto – va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto.

Così normativamente delineata l’azione ex art 7 ter non ha pertanto natura contrattuale ed è strutturata in modo tale da:

  1. prevedere un’eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale in funzione di tutela del contraente ritenuto in concreto più debole;
  2. garantire la parte che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l’esecuzione della prestazione, sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l’incarico ricevuto.

La ratio di tale disposizione è quindi quella sottostante ad ogni obbligazione solidale passiva cioè quella di rafforzare la posizione del creditore consentendogli di agire per l’adempimento dell’intero nei confronti di uno qualsiasi dei più coobbligati, cosicché il subvettore può agire per ottenere il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto i quali sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione (nei limiti delle sole prestazioni ricevute).

L’onere della prova

Sul punto è recentemente invernata un’interessante pronuncia della Corte d’Appello di Ancora (in data 27 maggio 2024) in base alla quale il soggetto che intenda avvalersi dell’azione di cui all’art. 7 ter del più volte richiamato decreto deve “(a) provare di essere la materiale esecutrice del trasporto, (b) dimostrare l’incarico ricevuto, (c) dimostrare l’esatta consistenza delle prestazioni commissionate dal committente o dal vettore e svolte nel loro interesse, (d) offrire la prova specifica del prezzo pattuito per i trasporti tra vettore e subvettore”.

In base alle regole generali che regolano l’onere della prova, infatti, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell’obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, solo successivamente, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto.

La Corte ha ulteriormente osservato come “l’eccezionale attribuzione di una atecnica forma di garanzia a favore del subvettore impone tuttavia che quest’ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l’esistenza: del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale”.

Contratto e corrispettivo

Dopo aver ribadito che “il subvettore che agisce ex art. 7 ter del d. lgs n. 286/2005 deve provare l’esistenza del rapporto con il vettore principale, l’esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento nonché il corrispettivo a riguardo pattuito” essendo “tali sono gli elementi costitutivi della domanda”, la Corte richiama anche il principio, enunciato a più riprese dalla Cassazione in tema di appalto, ma applicabile anche al caso di specie per analogia, in base al quale “il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell’appalto, in base all’articolo 1657 c.c., se le parti non ne abbiano pattuito la misura, ne’ stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l’entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate ne’ consentire all’attore di sottrarsi all’onere probatorio che lo riguarda” (Cass. 13/09/2016, n. 17959).

Determinare il credito

In sostanza quindi, in base alla correttamente rigorosa sentenza della Corte d’Ancona,l’obbligazione legale posta a fondamento dell’eccezionale azione ex art. 7 ter cit. non ha natura contrattuale ed impone che il credito dell’impresa subtrasportatrice sia esattamente determinato sulla base di oggettivi elementi da provare da parte della richiedente con la produzione del contratto o con altri elementi determinativi delle prestazioni contrattuali , in particolare quella riguardante i corrispettivi”.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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