Cosa sono gli Incoterms e a cosa servono? In questo numero il primo articolo della nostra guida sui termini che regolano la definizione delle responsabilità patrimoniali, l’assunzione di rischi ed eventuali obbligazioni accessorie negli scambi commerciali internazionali.
La globalizzazione ha comportato, negli ultimi 100 anni, un costante incremento degli scambi commerciali internazionali. Questa tipologia di commerci prevede, necessariamente, il contributo di numerosi soggetti: produttori, esportatori, importatori, distributori, spedizionieri doganali, trasportatori… e, come ben sa chi lavora nella logistica, uno dei maggiori problemi che si riscontra negli scambi commerciali che coinvolgono così tanti soggetti è capire:
• chi sopporta i costi per il trasporto e la consegna delle merci;
• chi si assume i rischi nelle varie fasi del trasporto.
Chiaramente, finché la spedizione non ha problemi, la risposta è relativamente semplice. Quando, tuttavia, si verificano incidenti come, ad esempio, il danneggiamento delle merci durante il trasporto, ecco che la risposta è decisamente più complessa.
Ma perché è così difficile rispondere a queste domande? Perché si riscontrano, principalmente, due tipi di difficoltà, una “legislativa” e una “giurisdizionale”:
1) Problema legislativo: sono coinvolte numerose leggi ed è necessario capire nel caso concreto quale sia la legge a cui fare riferimento, ad esempio le leggi nazionali dei paesi di esportazione e di importazione e il diritto internazionale. Naturalmente è più semplice se la legge da applicare è quella del proprio paese, mentre è decisamente più complesso se la legge applicabile è quella del paese con cui si sta commerciando.
2) Problema giurisdizionale: sono coinvolte diverse giurisdizioni ed è necessario capire quale sia l’eventuale giudice che dovrebbe stabilire sulla questione e quale legge dovrebbe applicare. Anche in questo caso, la questione è più semplice e, soprattutto, più economica se il giudice competente è quello del proprio paese, mentre è più complesso e costoso se, per tutelarsi, bisogna agire innanzi al giudice di un paese diverso.
Un’obiezione più che legittima è che il soggetto che sopporta costi e rischi può essere stabilito dalle parti con un contratto, eliminando l’alea del giudizio (ovvero l’imprevedibilità dell’esito del processo). Tuttavia, i tempi necessari per la pattuizione di clausole contrattuali esaustive è di ostacolo alla velocità con cui usualmente avvengono le transazioni internazionali.
Tutte queste problematiche hanno comportato la necessità di trovare un modo semplice, veloce e chiaro per le parti per definire responsabilità patrimoniali, assunzione di rischi e eventuali obbligazioni accessorie: così nascono gli Incoterms.
La nascita degli Incoterms
Gli Incoterms (acronimo per INternational COmmercial TERMS) sono stati introdotti per la prima volta nel 1936 dalla International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi, con l’obiettivo di standardizzare e semplificare i termini commerciali utilizzati nelle transazioni internazionali, riducendo così malintesi e dispute tra le parti coinvolte, che nascevano frequentemente per incomprensioni linguistiche o giuridiche, in particolare tra paesi di civil law (come l’Italia) e di common law (come il Regno Unito e gli USA).
Gli Incoterms risolvono queste incertezze fornendo una terminologia uniforme e universalmente accettata, che specifica con chiarezza gli obblighi reciproci delle parti, racchiudendoli tutti entro acronimi di 3 lettere (come EXW, FOB, CIF…).
Gli Incoterms non sono statici e immutabili. L’ICC, infatti, li aggiorna periodicamente per adattarli alle evoluzioni del commercio globale, con le revisioni principali effettuate nel 1953, 1980, 2000, 2010 e più recentemente nel 2020. Ogni revisione tiene conto di fattori come
– l’innovazione nei sistemi logistici (ad esempio le prime edizioni privilegiavano il mezzo ferroviario, mentre la revisione del 1980 tiene conto del sempre maggior sviluppo del trasporto in container)
– i cambiamenti normativi
– l’automazione dei processi di trasporto
– le nuove esigenze derivanti dalla digitalizzazione del commercio
Le nuove edizioni non abrogano le versioni precedenti, che restano utilizzabili a condizione di esplicitare a quale versione si fa riferimento. In tal modo si potrà utilizzare sia una resa non più prevista, sia una resa ancora prevista ma con gli obblighi previsti prima della modifica (ad esempio DAT Incoterms 2010).
Cosa sono gli Incoterms
Gli Incoterms non sono leggi, ma termini contrattuali standardizzati. Gli Incoterms non regolano ogni aspetto del contratto, ma solamente le disposizioni relative ai quattro pilastri del contratto internazionale di compravendita relativi a: i costi di trasporto, il luogo e le modalità di consegna delle merci, il luogo il tempo e le modalità di trasferimento dei rischi dal venditore al compratore, il riparto degli oneri accessori (Tabella 1).
Come abbiamo visto, gli Incoterms determinano dove si trovano 3 punti:
– il punto in cui i costi passano dal venditore al compratore;
– il punto in cui i rischi passano dal venditore al compratore (punto critico);
– il punto in cui il venditore consegna la merce al compratore.
I tre punti potrebbero non coincidere.
Cosa non sono gli Incoterms
Gli Incoterms, sebbene siano strumenti fondamentali nel commercio internazionale, non disciplinano tutti gli aspetti di un contratto di compravendita. Questi termini standardizzati si concentrano esclusivamente sulle responsabilità delle parti riguardo al trasporto, ai rischi e ai costi, ma lasciano fuori altre questioni cruciali.
Comprendere cosa non rientra nel loro ambito di applicazione è essenziale per evitare fraintendimenti e lacune contrattuali. In particolare, gli Incoterms non disciplinano:
- Tempo, luogo, modalità e valuta di pagamento del prezzo: gli Incoterms non indicano quando, dove, come o in quale valuta debba essere effettuato il pagamento. Questi aspetti devono essere specificati separatamente nel contratto di vendita
- Trasferimento della proprietà o di altri diritti reali: sebbene gli Incoterms definiscano il passaggio del rischio, non disciplinano il trasferimento della proprietà delle merci o di altri diritti reali, che rimane regolato dalla legge applicabile o da accordi specifici tra le parti. Ad esempio, la proprietà potrebbe trasferirsi al momento del pagamento, della consegna o in base a una registrazione ufficiale, a seconda delle leggi applicabili. Per la legge italiana, la proprietà si trasferisce quando c’è il consenso delle parti, indipendentemente dal trasferimento del possesso e dall’eventuale pagamento del corrispettivo
- Violazioni contrattuali e relative conseguenze: non stabiliscono cosa accade in caso di inadempimento, come ritardi nella consegna o mancato pagamento. Le conseguenze di queste violazioni (ad esempio risoluzione del contratto o risarcimento del danno) devono essere definite separatamente
- Garanzie offerte dal venditore: gli Incoterms non riguardano eventuali garanzie sulla qualità o la conformità della merce. Tali garanzie (che possono essere, ad esempio, l’impegno a fornire prodotti esenti da difetti o conformi agli standard concordati) devono essere regolate autonomamente nel contratto
- Reclami per ritardi o consegne parziali: le modalità per gestire reclami legati a ritardi, perdite o consegne incomplete non sono coperte dagli Incoterms e necessitano di una regolamentazione separata
- Legge applicabile e foro competente: gli Incoterms non determinano quale legge regoli il contratto o quale foro sia competente per eventuali dispute. Questi elementi devono essere negoziati e inseriti espressamente nel contratto
Cosa succede se non viene pattuita una resa Incoterms
A livello contrattuale, le parti di un contratto internazionale di compravendita hanno l’obbligo di fissare le reciproche obbligazioni. Come abbiamo visto, un modo per farlo agevolmente è ricorrendo agli Incoterms, ma le parti potrebbero farlo anche pattuendo contrattualmente le singole clausole con cui definiscono le reciproche obbligazioni.
Le obbligazioni saranno assunte in maniera proporzionalmente diversa tra venditore e acquirente, soprattutto in base alla reciproca forza contrattuale.
Ma cosa succede se le parti nulla pattuiscono né tramite Incoterms, né in alcun altro modo? In tal caso, ci penserà la legge a definire le reciproche obbligazioni, attribuendo generalmente tutte le spese di esecuzione di un contratto di compravendita in capo al compratore, incluse le spese di trasporto.
Quali sono gli Incoterms
L’edizione 2020 degli Incoterms prevede 11 termini di resa.
Esistono due modi per presentare gli Incoterms.
Il primo modo è elencarli in ordine progressivo per cumulo crescente di obbligazioni del venditore (Tabella 2).
Il secondo metodo è ripartire le rese in due categorie: la prima dedicata alle rese in cui la trazione può essere effettuata con qualunque mezzo e/o modalità di trasporto; la seconda dedicata ai termini utilizzabili esclusivamente in caso di trasporto marittimo, fluviale o in acque interne (Tabella 3).
Nei prossimi numeri vedremo cosa comporta ogni singola resa seguendo l’ordine progressivo per cumulo crescente di obbligazioni del venditore.
Incoterms. Facoltativi nel contratto, ma obbligatori in dogana
L’adozione di una resa Incoterms è facoltativa e, pertanto, valida solo se le parti le stabiliscono contrattualmente tra di loro. Tuttavia, nel momento in cui è pattuita una determinata resa, questa sarà inderogabile e vincolante!
Tuttavia, gli Incoterms trovano un’applicazione obbligata in un ambito cruciale: le dichiarazioni doganali.
Secondo il Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice Doganale dell’Unione (CDU) n. 2015/2447, i codici Incoterms devono essere indicati nelle dichiarazioni doganali elettroniche, in particolare nella sezione dedicata alle “condizioni di consegna” (ex casella 20 delle dichiarazioni doganali cartacee.
Questa prescrizione è parte dei codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati, un insieme di regole che uniformano le informazioni richieste nei processi doganali all’interno dell’Unione europea.
L’inserimento del codice Incoterm non è solo un dettaglio tecnico, ma un passaggio essenziale per garantire la chiarezza delle responsabilità tra le parti, anche agli occhi delle autorità doganali.
Così, mentre l’adozione degli Incoterms resta una scelta contrattuale tra venditore e compratore, la loro presenza nelle procedure doganali è un requisito normativo che riflette la loro importanza pratica nel commercio globale
Come si pattuiscono gli Incoterms
Le parti di un contratto possono pattuire una resa Incoterms in diversi modi:
1. Espressione diretta nel contratto
Esempio “Le merci saranno consegnate secondo le condizioni DAP presso il magazzino del compratore a Milano, Italia.”
2. Integrazione per riferimento a condizioni generali
In alcuni casi, le parti possono fare riferimento a condizioni generali di contratto che includono specifiche rese Incoterms. Le condizioni generali devono, però, essere rese disponibili ed espressamente accettate da entrambe le parti.
3. Accordo separato o corrispondenza
La resa può essere stabilita attraverso uno scambio di corrispondenza formale (mail, lettere, ordini di acquisto).
Esempio: “La consegna avverrà secondo le condizioni FOB porto di Genova“.
4. Riferimento nella documentazione di trasporto o fattura
Esempio: “FCA, magazzino del venditore, Berlino“.
5. Adozione tacita attraverso prassi consolidata
Se le parti hanno lavorato insieme in passato e utilizzato una specifica resa Incoterms, questa potrebbe essere tacitamente considerata valida anche per nuovi contratti, purché non vi siano elementi di contrasto.
È comunque necessario fare attenzione perché il riferimento nella documentazione di trasporto, in fattura e il riferimento alla prassi invalsa tra venditore e compratore potrebbe non essere ritenuta sufficiente da un giudice. È sempre meglio ricorrere a una delle prime tre opzioni!
Avv. Costanza Lugli