Free on Board: spesso considerata una clausola Incoterms “classica”, la sua applicazione richiede però un’attenta valutazione delle responsabilità e dei rischi che ciascuna parte assume.
La clausola Incoterms Free On Board o Franco a Bordo (FOB) è una delle rese più conosciute e storicamente radicate nel commercio internazionale. Dietro la semplice definizione di “caricato a bordo”, a cui spesso viene ridotta questa resa, si cela una complessa dinamica di obblighi e tempistiche che, se non ben gestite, possono trasformare una transazione apparentemente lineare in una fonte di dispute.
Obbligazioni generali
La resa FOB stabilisce innanzitutto un insieme di obbligazioni di carattere generale per entrambe le parti. Ritornano, anche in questo caso, gli usuali obblighi già visti per le clausole EXW ed FCA: da un lato, il venditore è tenuto a fornire la merce, emettere la fattura commerciale e inviarla all’acquirente, oltre a fornire qualsiasi altra prova di conformità necessaria o richiesta; dall’altro lato, l’acquirente ha l’obbligo di corrispondere il prezzo dei beni, come stabilito dal contratto di vendita.
Tuttavia, nel caso della clausola FOB vi sono alcune obbligazioni aggiuntive che la caratterizzano.
Il venditore, per adempiere ai propri obblighi, deve sostenere tutti i costi relativi alla merce fino alla consegna a bordo della nave designata e fornire la prova dell’avvenuta consegna, generalmente sotto forma di una polizza di carico (Bill of Lading).
L’acquirente, invece, è tenuto a nominare la nave per l’imbarco, specificando il porto e il punto esatto di caricamento, nonché la data entro cui la merce deve essere caricata a bordo. La designazione della nave da parte dell’acquirente è un passaggio cruciale. Se l’acquirente non comunica tempestivamente le informazioni necessarie o se la nave non arriva in tempo, la merce può rimanere a terra, con un conseguente trasferimento dei rischi anticipato a carico dello stesso acquirente.
Consegna
La consegna nella resa Free On Board si considera completata quando il venditore carica la merce a bordo della nave indicata dall’acquirente, presso il porto di imbarco concordato.
La consegna deve avvenire:
- alla data stabilita;
- entro il periodo concordato, secondo la comunicazione dell’acquirente;
- in assenza di indicazioni precise, alla fine del periodo concordato.
L’acquirente deve accettare la consegna della merce non appena questa è stata caricata a bordo. Questo momento segna anche il passaggio del rischio.
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Trasferimento dei rischi
Il trasferimento dei rischi è uno degli aspetti centrali della clausola FOB. Esso avviene nel momento esatto in cui la merce viene caricata a bordo della nave presso il porto designato. Da quell’istante, l’acquirente si assume ogni rischio di perdita o danneggiamento.
Tuttavia, la mancata comunicazione delle istruzioni per l’imbarco da parte dell’acquirente o il ritardo nell’arrivo della nave designata possono anticipare il passaggio del rischio. In tal caso, l’acquirente sopporta i rischi:
- dalla data concordata per la consegna;
- in mancanza di una data specifica, dalla fine del periodo concordato.
Trasporto
Il trasporto della merce fino al porto d’imbarco è a carico del venditore. Oltre a questo, il venditore non ha l’obbligo di stipulare altri contratti di trasporto (anche il contratto di trasporto marittimo è a cura dell’acquirente). Tuttavia, su richiesta del compratore, e a rischio e spese di quest’ultimo, il venditore deve fornire le informazioni necessarie per organizzare il trasporto. L’acquirente è responsabile dell’organizzazione e del pagamento del trasporto a partire dal porto di imbarco designato, inclusi i costi di nolo e le spese portuali.
Assicurazione
Né il venditore né l’acquirente sono obbligati a stipulare un contratto di assicurazione. Tuttavia, l’acquirente può decidere di assicurare la merce a proprie spese e, su richiesta, il venditore deve fornire le informazioni necessarie per facilitare la stipula della polizza.
Documento di trasporto
Il venditore deve fornire all’acquirente, a proprie spese, la prova dell’avvenuto caricamento della merce a bordo della nave. Generalmente, questo avviene tramite la polizza di carico (Bill of Lading), che rappresenta non solo la conferma della consegna, ma anche uno strumento essenziale per il pagamento tramite lettera di credito. Se richiesto, il venditore deve assistere l’acquirente nell’ottenimento di ulteriori documenti di trasporto.
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Sdoganamento all’esportazione e all’importazione
Il venditore è responsabile dello sdoganamento all’esportazione, che include:
- ottenimento delle licenze necessarie;
- nulla osta di sicurezza;
- ispezioni pre imbarco;
- ogni altra autorizzazione ufficiale richiesta dal paese di esportazione.
L’acquirente, invece, deve occuparsi delle formalità doganali di transito e importazione, inclusi licenze di importazione, ispezioni e nulla osta richiesti dal paese di destinazione.
Controllo, imballaggio e marcatura
Il venditore è tenuto a sostenere i costi delle operazioni di controllo necessarie per la consegna della merce (verifica qualità, misurazione, pesatura, conteggio). Inoltre, deve fornire un imballaggio adeguato al trasporto, salvo diverso accordo tra le parti. L’acquirente, invece, non ha obblighi in merito a queste operazioni.
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Ripartizione delle spese
Quando si parla di Free On Board, una delle prime domande che emergono riguarda la ripartizione delle spese. Il principio generale è semplice: tutto ciò che avviene prima del caricamento sulla nave è a carico del venditore, mentre tutto ciò che segue è responsabilità dell’acquirente. Ma la realtà è più sfumata di così.
Il venditore si fa carico dei costi relativi:
- alla preparazione della merce;
- al trasporto della merce fino al porto d’imbarco;
- alle operazioni di caricamento sulla nave;
- alle formalità doganali di esportazione.
È responsabilità del venditore garantire che la merce sia pronta nei tempi concordati, evitando ritardi che potrebbero far slittare le operazioni di imbarco.
L’acquirente, invece, prende in mano la situazione dal momento in cui la merce tocca il ponte della nave (o viene stivata sottocoperta): sono a suo carico le spese di trasporto marittimo, l’eventuale assicurazione (se desiderata), le formalità doganali d’importazione e il trasporto finale fino alla destinazione.
Questa chiara divisione delle spese è uno dei motivi per cui la resa FOB è tanto apprezzata nel commercio internazionale, specialmente quando l’acquirente ha una rete consolidata di trasportatori e preferisce gestire autonomamente questa fase. Tuttavia, se l’acquirente non comunica in tempo utile il nome della nave o se la nave arriva in ritardo, possono sorgere costi imprevisti: il venditore potrebbe essere costretto a immagazzinare la merce più a lungo del previsto o a subire penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna.
Comunicazioni
La comunicazione tra le parti è essenziale per evitare ritardi e incomprensioni. Il venditore deve informare l’acquirente non appena la merce è stata caricata a bordo della nave. Se la nave non prende in carico la merce nei tempi stabiliti, il venditore lo deve notificare immediatamente all’acquirente.
L’acquirente, dal canto suo, deve comunicare tempestivamente:
- il nome della nave;
- il porto e il punto di caricamento;
- la data di consegna all’interno del periodo concordato;
- eventuali requisiti di sicurezza relativi al trasporto.
Il concetto di “consegna a bordo” nella clausola Free On Board
Per anni si è ritenuto che la murata della nave – ovvero ciascuno dei due fianchi della nave – fosse il punto determinante per il trasferimento dei rischi: prima della linea verticale immaginaria tracciata sopra la murata della nave, i costi e i rischi erano a carico del venditore; dopo di essa, passavano all’acquirente.
Tuttavia, il tribunale ha stabilito che la consegna effettiva avveniva nel momento in cui la merce era posizionata sul ponte della nave, creando una serie di dubbi (ad esempio, se la merce va caricata sottocoperta, quando avviene allora il passaggio del rischio?)
Per chiarire tale aspetto, con l’aggiornamento del 2010 è stata ridefinita la dicitura “a bordo”, per cui oggi si considera che la consegna avvenga quando la merce è sistemata in sicurezza, sul ponte o nella stiva della nave in base agli accordi. Se il carico deve essere ulteriormente protetto per il trasporto – ad esempio legandolo – venditore e acquirente devono stabilire nel contratto chi si farà carico di queste operazioni e a quali condizioni.
Avv. Costanza Lugli