La clausola Incoterms FCA (Free Carrier o Franco Vettore) è una delle rese più diffuse nel commercio internazionale, grazie alla sua flessibilità e alla compatibilità con tutte le modalità di trasporto: terrestre, marittimo, aereo e ferroviario.
La chiarezza della clausola FCA (Free Carrier o Franco Vettore) riduce ambiguità e controversie, offrendo una soluzione efficace per la gestione logistica in contesti complessi. Tuttavia, è comunque necessario fare attenzione nel ricorrere a tale resa, in quanto richiede un elevato coordinamento tra venditore e compratore.
Obbligazioni generali
La clausola FCA disciplina come prima cosa le obbligazioni di carattere generale. Come nelle obbligazioni generali previste dalla resa EXW, il venditore è tenuto a fornire la merce, emettere la fattura commerciale e inviarla all’acquirente, nonché a fornire qualsiasi altra prova di conformità necessaria o richiesta, mentre l’acquirente ha l’obbligo di corrispondere il prezzo dei beni, come stabilito dal contratto di vendita.
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Consegna
Nella resa Free Carrier il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce al vettore designato dall’acquirente (o altro soggetto eventualmente incaricato), alla data stabilita, in un luogo concordato tra le parti.
Il luogo concordato può essere sia lo stabilimento del venditore, sia un luogo diverso. Tuttavia, in base al luogo prescelto, si differenzierà il processo di consegna:
- se il luogo concordato è la sede del venditore: la consegna si considera completata quando la merce viene caricata sul mezzo di trasporto dell’acquirente. Il mezzo di trasporto deve essere mandato dall’acquirente, ma è il venditore che carica la merce sul mezzo;
- se è stato concordato un luogo diverso dallo stabilimento del venditore: il venditore deve portare la merce con i propri mezzi e a proprie spese presso il luogo concordato. La consegna si considera completata quando la merce viene messa a disposizione del vettore indicato dall’acquirente. È il vettore dell’acquirente che deve scaricare la merce dal mezzo del venditore e caricarla sul proprio. In assenza di indicazioni specifiche sul punto esatto di consegna, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto più adeguato all’interno dell’area concordata.
Trasferimento dei rischi
Con la resa Incoterms Free Carrier, il venditore si assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento della merce fino al momento della consegna.
Dal momento in cui la merce è stata consegnata, i rischi di perdita o danneggiamento passano all’acquirente. Tuttavia, se l’acquirente non incarica un soggetto a ritirare la merce, oppure lo designa ma non comunica il nominativo al venditore, i rischi si trasferiscono all’acquirente a partire dalla data concordata per la consegna. Se per la consegna è stato concordato un periodo, ma non una data precisa, i rischi si trasferiscono alla fine del periodo stabilito, purché la merce destinata alla consegna sia stata chiaramente identificata.

Trasporto
Il compratore ha l’obbligo di organizzare e sostenere le spese per il trasporto della merce dal punto di consegna concordato fino a destinazione. Il venditore non ha obblighi di trasporto oltre il punto di consegna stabilito, ma deve fornire, su richiesta e a spese del compratore, tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione. Le parti possono anche concordare che sia il venditore a organizzare il trasporto, fermo restando che rischi e costi rimangono a carico del compratore.
Assicurazione
Le parti non hanno l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione. Tuttavia, il compratore può decidere autonomamente di assicurare la merce, senza che ciò comporti alcun obbligo per il venditore, salvo fornire, su richiesta e a spese del compratore, le informazioni necessarie per l’ottenimento dell’assicurazione.
Documento di trasporto
Il venditore deve fornire al compratore, a proprie spese, la prova dell’avvenuta consegna della merce al vettore. Il compratore è tenuto ad accettare la prova di consegna. Il venditore deve collaborare, su richiesta e a spese del compratore, all’ottenimento dei documenti di trasporto. Quando concordato dalle parti, il compratore deve fare in modo che il vettore rilasci al venditore, a proprio rischio e spese, un documento di trasporto comprovante il carico.
Controllo, imballaggio e marcatura
Il venditore è responsabile delle operazioni di controllo necessarie per la consegna (controllo qualità, misurazione, pesatura e conteggio). Deve inoltre provvedere a proprie spese all’imballaggio della merce. L’imballaggio e la marcatura devono essere adeguati al trasporto previsto, a meno che le parti non abbiano concordato requisiti specifici. L’acquirente non ha obblighi in merito a queste operazioni.
Ripartizione delle spese
Il venditore è responsabile di tutti i costi relativi alle merci fino alla consegna, delle spese per la prova di consegna, dei dazi e tasse per l’esportazione. Inoltre, deve rimborsare l’acquirente degli oneri sostenuti per lo sdoganamento all’esportazione. L’acquirente, invece, paga tutti i costi dalla consegna alla destinazione, i dazi e le tasse per il transito o l’importazione, e rimborsa il venditore per l’assistenza nella fornitura di documenti e informazioni. Inoltre, l’acquirente copre eventuali costi aggiuntivi legati alla mancata nomina del vettore o al suo rifiuto di ritirare la merce.
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Comunicazioni
Il venditore deve informare prontamente l’acquirente dell’avvenuta consegna della merce o di eventuali problemi con la presa in carico da parte del vettore; l’acquirente, invece, deve fornire al venditore:
a) il nome del vettore o persona designata per ritirare la merce, in tempo utile;
b) la data di ritiro della merce all’interno del periodo concordato;
c) la modalità di trasporto che utilizzerà il vettore, inclusi requisiti di sicurezza;
d) il punto di ricezione della merce nel luogo di consegna.
Pregi e criticità della clausola Free Carrier
La resa Free Carrier offre numerosi vantaggi:
1. Flessibilità: la clausola si adatta a tutte le modalità di trasporto, permettendo scelte ottimali sia al venditore che al compratore.
2. Chiara ripartizione dei rischi: il trasferimento del rischio avviene quando la merce viene messa a disposizione del vettore o di una persona designata dal compratore, riducendo la responsabilità del venditore dopo questo momento, ma senza sollevarlo completamente dagli obblighi logistici.
3. Trasparenza: la chiarezza sul punto e sul momento della consegna contribuisce a una gestione più trasparente dei costi e dei rischi, favorendo una gestione logistica più efficiente.
4. Controllo dei costi: il venditore può calcolare con precisione i propri costi fino al punto di consegna, senza dover considerare variabili legate al trasporto internazionale successivo.
Tuttavia, vi sono anche alcuni svantaggi legati a questa clausola.
1. Complessità documentale: l’applicazione della clausola FCA può risultare complessa dal punto di vista documentale, soprattutto quando è richiesta una polizza di carico con annotazione “on board” per lettere di credito. Il venditore, infatti, deve assicurarsi di adempiere a tutte le formalità necessarie per il corretto rilascio dei documenti, il che può comportare un carico burocratico aggiuntivo.
2. Limitata protezione del venditore: una volta che la merce è stata consegnata al vettore, il venditore perde il controllo sulla stessa, pur essendo ancora talvolta coinvolto nel processo di ottenimento dei documenti di trasporto necessari per il compratore. Questo limita la protezione del venditore, che non ha più responsabilità dirette durante il trasporto e potrebbe trovarsi a dover risolvere eventuali problematiche logistiche che sorgono successivamente.
3. Necessità di coordinamento: la resa FCA richiede un attento coordinamento tra venditore e compratore, specialmente quando il punto di consegna non coincide con la sede del venditore. Se il luogo designato è diverso, è necessario gestire con efficienza il ritiro e il trasporto della merce, evitando potenziali disguidi che potrebbero compromettere i tempi e i costi.

Differenza tra “prova di consegna” e “documento di trasporto”
La prova di consegna e il documento di trasporto hanno funzioni diverse. La prova di consegna dimostra che la merce è stata consegnata al vettore nel luogo e tempo stabiliti dal contratto. È il documento che conferma che il venditore ha adempiuto ai suoi obblighi e che rischi e responsabilità sono passati all’acquirente. Può essere una ricevuta firmata, un documento elettronico o qualsiasi altra attestazione che riporti data, luogo e firma del destinatario o del vettore.
Il documento di trasporto, invece, è emesso dal vettore o dall’operatore logistico e regola i termini del trasporto, fungendo da contratto tra il mittente e il vettore. In alcune circostanze, può anche assumere il ruolo di titolo di credito o di ricevuta per la presa in carico della merce. Esempi comuni di documenti di trasporto sono la lettera di vettura (CMR) e la polizza di carico (Bill of Lading). Questo documento include informazioni dettagliate sul carico (i dati del mittente, del destinatario e del vettore; la descrizione della merce, incluse quantità, peso, tipo; il luogo di carico e scarico; i termini di consegna e le responsabilità durante il trasporto…).
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La clausola FCA e le polizze di carico “on board”
La clausola FCA prevede che il trasferimento del rischio avvenga quando il venditore consegna la merce al vettore designato dall’acquirente, nel luogo concordato. Tuttavia, in caso di pagamenti con lettera di credito, al venditore può essere richiesto di presentare una polizza di carico che confermi l’avvenuto carico della merce su una nave.
Questo può provocare una discrepanza procedurale quando il luogo di consegna previsto dalla clausola Free Carrier non coincide con un porto marittimo. Ad esempio, se la merce viene consegnata dal venditore al vettore in una località terrestre (ad esempio, Milano), una polizza di carico “on board” non può essere rilasciata in quel luogo, poiché il carico a bordo avverrà successivamente in un porto (ad esempio, Genova).
Per affrontare questa criticità, con gli Incoterms 2020 è stato introdotto un meccanismo opzionale: l’acquirente deve incaricare il proprio vettore di emettere una polizza di carico con annotazione “on board” per il venditore. Una volta ottenuta, il venditore dovrà trasmettere la polizza all’acquirente, che la utilizzerà per ricevere la merce a destinazione.
La polizza “on board”, tuttavia, pone alcune problematiche di non poco conto:
1. Discrepanza temporale e logistica: quando la merce viene consegnata al vettore, il rischio passa all’acquirente. Tuttavia, la data di consegna a bordo della nave sarà successiva, creando potenziali difficoltà nella gestione della documentazione e del rispetto dei termini di una lettera di credito.
2. Obblighi contrattuali: sebbene il venditore possa ottenere una polizza “on board” tramite il vettore incaricato dall’acquirente, il venditore non ha alcuna responsabilità riguardo ai termini del contratto di trasporto tra l’acquirente e il vettore. Ciò può generare situazioni in cui il venditore è penalizzato da circostanze al di fuori del proprio controllo.
3. Rifiuto del vettore: il vettore potrebbe non essere disposto a rilasciare una polizza “on board” a favore del venditore, specialmente se non vi è un chiaro accordo tra tutte le parti coinvolte.
Avv. Costanza Lugli