Domanda di un lettore: all’incorporazione per fusione di un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi consegue l’iscrizione allo stesso albo dell’incorporante?
La norma a cui fare riferimento per rispondere al quesito posto dal lettore è l’articolo 15 della legge 298/74 che contempla espressamente questa ipotesi.
Tale articolo, rubricato Fusioni e trasformazioni, prevede infatti che “Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell’albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13”.
I requisiti per l’autorizzazione per l’esercizio della professione
L’articolo 13 (rubricato Requisiti e condizioni) è stato peraltro abrogato dall’articolo 20 del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e i requisiti per l’iscrizione all’albo sono attualmente specificati nel decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 25 novembre 2011 (rubricato Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio), il cui articolo 3 (da leggersi unitamente ai successivi articoli 4; 5; 6; 7 e 8, nei quali i requisiti trovano compita specificazione) dispone che “per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
a) dimostrare o aver dimostrato l’onorabilità, l’idoneità professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298
b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244“.
Come conferire continuità all’iscrizione
L’articolo continua: “Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché’ il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2”.
È quindi sufficiente che l’incorporante presenti domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione prescritta da tale norma, per conferire continuità alla precedente iscrizione.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda