Search
Close this search box.

Incoterms e contratto di trasporto

Condividi
Incoterms

Un lettore ci chiede se nel caso di una spedizione con resa DAP/DDP (Incoterms) lo spedizioniere doganale in import sia legittimato a riscuotere i propri crediti dal destinatario finale della merce.

Per rispondere alla domanda posta dal lettore bisogna innanzitutto considerare che i termini di consegna Incoterms si applicano solo ed esclusivamente al contratto di compravendita e non a quello di trasporto e/o di spedizione.

In altre parole, il fatto che le parti del contratto di compravendita abbiano pattuito una resa Incoterms DDP, piuttosto che FCA o EXW, non ha alcun effetto nei rapporti tra venditore/compratore e spedizioniere (o vettore), i quali sono invece regolati dal diverso contratto di spedizione (e/o di trasporto). A questo contratto, quindi, occorre fare riferimento per valutare se sussista la possibilità di conseguire il pagamento dal destinatario finale della merce.


INTRODUZIONE AGLI INCOTERMS: LEGGI L’ARTICOLO

Incoterms nel contratto di spedizione

L’articolo 2761 cod. civ., nella formulazione modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, dispone testualmente al suo primo comma che “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”, mentre il terzo comma prevede che “qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752”.

È pertanto del tutto irrilevante verificare con quale termine Incoterms le parti del contratto di compravendita abbiano inteso disciplinare la consegna dei beni oggetto del loro contratto, in quanto queste pattuizioni non sono opponibili a soggetti terzi, in base all’articolo 1372 cod. civ. secondo comma, in base al quale “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

Crediti e diritti

Nel caso in cui il destinatario abbia conferito espresso mandato per sdoganare la merce, a prescindere da quanto previsto dal contratto di compravendita, è pertanto diritto dello spedizioniere conseguire dal destinatario stesso il pagamento dei propri crediti e delle spese sostenute per dare esecuzione al mandato. Tale credito, inoltre, è assistito da privilegio ai sensi degli articoli 2761 e 2752 cod. civ.. Sarebbe in ogni caso primario (per non dire fondamentale) valutare altresì come sia stato formulato il mandato di spedizione e sdoganamento sottoscritto dal destinatario, per verificare come le parti abbiano inteso disciplinare i loro rapporti.


INTRODUZIONE AGLI INCOTERMS: LEGGI L’ARTICOLO

___________________________________________________________

Un altro lettore ci chiede poi se sia legittimo che un trasporto affidato dal committente ad un consorzio di autotrasporto, e da questo ad un consorziato, sia oggetto di successiva subvezione da parte di un vettore terzo, incaricato dal consorziato stesso di eseguire materialmente il servizio.

Il comma 3, dall’articolo 6 ter, del D. Lgs. 286/05 prevede espressamente che “il subvettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”, escludendo quindi la possibilità che la materiale esecuzione di un trasporto oggetto di subvezione sia affidata dal subvettore ad un vettore terzo.

Nel disciplinare la subvezione il D. Lgs. 286/05 prevede peraltro altresì l’ipotesi in cui sia stipulato un contratto di autotrasporto con un consorzio di autotrasportatori ed i viaggi siano materialmente eseguiti dai consorziati. In questo caso, infatti, il consorziato che esegue il trasporto non viene considerato dalla normativa quale subvettore, in forza della definizione di vettore di cui all’articolo 2 del decreto sopra richiamato, in base al quale è vettore “l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”.

In altre parole, il passaggio del servizio tra consorzio e consorziato non costituisce una subvezione, cosicché il consorziato potrà legittimamente affidare la materiale esecuzione del viaggio ad un subvettore terzo.

Scriveteci

Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

Ti potrebbero interessare